L’inibizione dei pagamenti e la sospensione dei contratti durante le trattative nella composizione negoziata
Con ordinanza del 23 settembre 2022 il Tribunale di Trento, nell’ambito di un procedimento di composizione negoziata della crisi, ha precisato che, in presenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, non osta alla conferma delle misure protettive la circostanza che tutti i creditori ovvero quelli più importanti abbiano espresso la propria indisponibilità a intraprendere le trattative.
Inoltre, la pronuncia presenta spunti di interesse laddove il Tribunale, nel confermare soltanto alcune delle misure protettive richieste, ne esclude altre o in quanto comprometterebbero il diritto di azione dei creditori costituzionalmente tutelato e garantito, o in quanto operanti già automaticamente poiché rientranti nei divieti disposti dalla legge.