Prendendo spunto da una pronuncia del Tribunale di Brindisi del 5 agosto 2022 ci si interroga sul potere di sospensione delle procedure di esecuzione forzata da parte del giudice delegato nell’ambito di un procedimento di omologazione del piano del consumatore (il focus integrale è pubblicato su IlFallimentarista.it del 22 agosto 2023 -
https://ilfallimentarista.it/articoli/focus/piano-del-consumatore-quando-il-gd-pu-sospendere-le-procedure-esecutive-pendenti).
Come noto il consumatore sovraindebitato può chiedere l’apertura di una procedura mediante la quale soddisfare in percentuale i propri creditori per poter poi ripartire senza debiti. Precedentemente all'apertura di tale procedura possono venir intraprese azioni esecutive sul patrimonio del consumatore da parte dei creditori, che tuttavia potrebbero inficiare l’esito della procedura di sovraindebitamento, in quanto sottraggono beni alla massa di tutti i creditori. Può il Giudice delegato della procedura di sovraindebitamento sospendere tali procedure esecutive prima che venga definito il piano di rientro dai debiti che il consumatore propone ai propri creditori?
Il Tribunale di Brindisi – dopo una ampia dissertazione sulle ragioni di tutela del debitore/consumatore e sull’ampiezza del potere sospensivo tra criteri di ragionevolezza e proporzionalità – estende il potere sospensivo ad un momento anteriore alla presentazione del piano, soltanto a seguito della nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (primo passo per accedere alla procedura di sovraindebitamento), per il tempo assegnato al debitore per presentare adeguati elementi conoscitivi relativi al piano da presentarsi, idonei a consentirne una valutazione prognostica di ammissibilità.
Il piano del consumatore deve avere un contenuto analitico e preciso, con parti descrittive delle previsioni e delle strategie di intervento e dell’intervallo temporale per la sua attuazione. Deve indicare analiticamente la situazione patrimoniale di partenza e di arrivo. Deve essere coerente e attendibile. Solo con un piano siffatto saranno dati elementi al Giudice per poterne vagliare la fattibilità e la ricorrenza di tutti i requisiti necessari per dare fiducia al debitore e sacrificare l’interesse dei creditori alle azioni esecutive a favore della tutela del debitore e al suo interesse alla attuazione con successo del suo piano. Diversamente, ovvero in presenza di un piano incompleto sarà difficile per il Giudice compiere tali analisi e adeguatamente motivare la concessione del provvedimento cautelare sospensivo delle procedure esecutive e, come tale, invasivo.
Il Tribunale di Brindisi apre la strada ad una grande discrezionalità del giudice nella valutazione degli elementi che il debitore porta alla sua attenzione. È sicuramente da salutare con favore il tentativo di anticipare la tutela del debitore non lasciando scoperta la fase che intercorre tra la nomina dell’OCC e l’apertura del procedimento di sovraindebitamento, ma forse sarebbe il caso di chiedere al debitore elementi maggiori per poter valutare la sua serietà e la sua proposta a fronte del sacrificio chiesto ai creditori.