La Corte di Cassazione, sez. I, nella sentenza del 20 aprile 2022, n. 12666 ribadisce il principio secondo il quale la cognizione rimessa al giudice in sede di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento riguarda soltanto la ricorrenza di uno dei casi di chiusura elencati all’art. 118 l.fall. e che ogni diversa doglianza deve essere fatta valere nelle sedi proprie, esterne alla procedura.
Nel caso di chiusura di cui all’art. 118 n. 3 l.fall., fattispecie oggetto della sentenza in commento, occorre, in particolare, che si sia esaurito il procedimento di riparto dell’attivo a norma dell’art. 117 l.fall. ovvero che: i) il progetto di riparto finale predisposto dal curatore sia divenuto esecutivo ex art. 110 l.fall.; ii) il curatore abbia provveduto al pagamento delle somme assegnate ai creditori ex art. 115 l.fall. ed effettuato ex art. 117 comma 2 l.fall. gli eventuali accantonamenti delle somme relative, inter alia, a provvedimenti non ancora passati in giudicato; iii) siano stati definiti gli eventuali reclami avverso il progetto di riparto finale ex art. 110 comma 3 l.fall. e sia stata data esecuzione ai relativi provvedimenti.
A tale proposito, la riforma del 2015 (D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito nella L. 6 agosto 2015 n. 132) ha introdotto la possibilità, per il caso in cui si è compiuta la ripartizione finale dell’attivo (art. 118 n. 3 l. fall.), di chiudere la procedura di fallimento anche qualora vi siano giudizi pendenti, per i quali prevede che il curatore mantenga la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 43 l.fall..
La ratio della norma è da rintracciare nell’esigenza di abbreviare i tempi delle procedure fallimentari, evitando di tenerle aperte a causa dei tempi lunghi di definizione dei giudizi nei quali la curatela fallimentare è parte, e ridurre l’incremento dei ricorsi volti ad ottenere gli indennizzi da irragionevole durata delle procedure concorsuali.
È pacificamente riconosciuto (e ora previsto dall’art. 234 Codice della Crisi) che nel novero dei giudizi pendenti che non ostano alla chiusura del fallimento vi siano anche le procedure esecutive: si ritiene che non impediscono la chiusura tutte le cause pendenti che possono favorevolmente incidere sulla massa attiva, determinando sopravvenienze rispetto a quanto realizzato in sede di chiusura, e, pertanto, anche le procedure esecutive che tendono proprio ad assicurare una sopravvenienza per la massa dei creditori.
Ne consegue, nel caso di procedura esecutiva pendente (in ogni stato e grado), che il fallimento potrà ben essere chiuso, ma dovranno essere accantonate le somme ricevute dalla procedura per effetto dei provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato. Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, sembrerebbe che il tribunale non abbia effettuato l’accantonamento del prezzo di aggiudicazione dell’immobile il cui decreto di trasferimento è stato oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c., nonostante la pendenza di tale impugnazione.
Nel caso di specie, il Tribunale fallimentare in sede di emissione del decreto di chiusura del fallimento ha probabilmente valutato scarsamente probabile l’accoglimento del giudizio di opposizione all’esecuzione del decreto di trasferimento e, in ogni caso, anche in caso di accoglimento, ha probabilmente ritenuto che rari sono i casi di impatto di tale accoglimento sull’efficacia della vendita. In effetti, è ormai prevalsa in giurisprudenza, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2020, la tesi sostanzialista in base alla quale si afferma la trascrivibilità del decreto di trasferimento emesso a seguito di una vendita giudiziaria individuale o concorsuale perfino indipendentemente dal decorso dei termini per proporre opposizione ex art. 617 c.p.c.: il decreto di trasferimento viene infatti considerato, al fine della certezza e della speditezza dei traffici giuridici, immediatamente efficace ex art. 2878 n. 7 c.c. e definitivo ai sensi dell’art. 2884 c.c., in quanto conclusivo di una sub fase del procedimento esecutivo di liquidazione del bene, che inizia con l’ordinanza di vendita. Si privilegia la certezza e la stabilità della vendita, esentando quanto più possibile l’aggiudicatario dalle conseguenze negative di vizi del procedimento, al fine di tutelare la massima fiducia riposta nella serietà ed affidabilità della vendita giudiziaria, quale espressione dell'attività di un organo pubblico istituzionalmente a tanto deputato ed essendo la tutela del potenziale pubblico degli offerenti uno dei principi fondamentali del processo di espropriazione.
A ciò si aggiunga che, in termini generali, la dottrina si è interrogata sulla possibilità di chiudere il fallimento in pendenza di giudizi che potessero comportare addirittura la retrocessione di beni, anche in considerazione dei poteri del curatore e del giudice delegato all’esito della chiusura della procedura: se in prima battuta la dottrina tendeva a escludere tale possibilità, anche tale dottrina ha poi ritenuto possibile la chiusura del fallimento, considerando che nel decreto di chiusura dovranno essere date, ai sensi dell’art. 118 ultimo comma l.fall., le disposizioni esecutive necessarie allo scopo, tra le quali anche le modalità di liquidazione del bene (eventualmente anche soltanto rinviando alle norme fallimentari in tema di vendita). È infatti pacifico che il bene non torna nella disponibilità del fallito, in quanto parte titolare del diritto controverso nel giudizio pendente non è costui ma la massa dei creditori ed è pacifico che in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento.
In tal modo si scioglie anche il dubbio circa l’eventuale impatto dell’erroneità del riparto finale sulla chiusura del fallimento: essa ben potrà avvenire anche in caso di vizi del riparto finale, non solo in quanto altri sono i mezzi per contestarne la correttezza, ma in quanto se anche il riparto non ha previsto gli accantonamenti necessari per tenere conto dei giudizi pendenti che possano al loro esito perfino far retrocedere dei beni alla massa attiva, il decreto di chiusura ben potrà essere validamente emesso, disponendo esso per tale, se pur remota, eventualità. D’altronde, nel caso di giudizi pendenti si tratta pur sempre di una finzione di chiusura del fallimento, che consente al fallito di recuperare le proprie capacità personali a lungo compresse e che non troverebbero più motivo per ulteriori limitazioni. Tutto ciò, tuttavia, se pur in casi rarissimi, rischia di sacrificare l’interesse dell’aggiudicatario che si vede costretto a restituire il bene al fallimento senza garanzie sulla restituzione dell’intero prezzo di aggiudicazione (la nuova vendita potrebbe infatti essere meno proficua della prima), ma d’altronde si tratterebbe di fatto – in buona sostanza – di un errore degli organi fallimentari che non hanno proceduto ai dovuti accantonamenti prudenziali in pendenza di un giudizio oppure non hanno svolto regolarmente la fase di vendita, inficiandola di vizi formali, oppure perfino un caso di collusione tra il fallimento e l’aggiudicatario, tutte ipotesi da valutare sotto il profilo delle conseguenti responsabilità, a prescindere dall’avvenuta chiusura o meno della procedura fallimentare. Quindi, nessun interesse al mantenimento della procedura fallimentare, meritevole di tutela, si può ravvisare in capo all’aggiudicatario reclamante.
In conclusione, la recente sentenza della Cassazione si inserisce nel solco di un indirizzo consolidato e che si condivide: il decreto di chiusura del fallimento non è reclamabile in presenza dei casi di chiusura che lo legittimano ed è autonomo ed insensibile ad eventuali conseguenze derivanti dall’esito di giudizi in corso. In caso di riparto dell’attivo senza i dovuti accantonamenti, infatti, nessun interesse si potrebbe comunque ravvisare al mantenimento della procedura concorsuale, non cagionando la sua chiusura alcun pregiudizio, ma essendo semmai stato il riparto delle somme che avrebbero dovute essere accantonate ad averlo, se del caso, cagionato.
Articolo pubblicato su IlFallimentarista dell'11 agosto 2022