Pubblicato oggi su IUS Condominio il mio commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7351/2026 in materia di appalto in condominio.
Di seguito il link: https://ius.lefebvregiuffre.it/dettaglio/16436426/lappalto-in-condominio-tra-risoluzione-del-contratto-e-obblighi-restitutori.
ABSTRACT: La Suprema Corte ritiene il contratto di appalto un contratto di durata ma non un contratto ad esecuzione continuata o periodica. Esclude pertanto l’applicabilità dell’esenzione dall’effetto restitutorio ex art. 1458 c.c a seguito della declaratoria di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore. La Corte riconosce pertanto a quest’ultimo il diritto al corrispettivo per le opere eseguite, nella misura in cui siano di utilità per il committente condominio. Ciò a titolo di restitutio in integrum non potendo l’opus essere restituito in natura.
La MASSIMA DELLA SUPREMA CORTE: In tema di risoluzione del contratto d'appalto, ove l'esecuzione sia avvenuta, in tutto o in parte, il corrispettivo versato dalla committente adempiente, nella misura in cui l'opera già eseguita le sia risultata utile, non va restituito dall'impresa appaltatrice inadempiente. Ciò in quanto è impossibile restituire a quest'ultima l'opus in natura, fermo restando l'obbligo della parte inadempiente di risarcire il danno procurato alla controparte adempiente.
In primo luogo, la Corte ritiene il contratto di appalto un contratto di durata e non un contratto ad esecuzione continuata o periodica. Conseguentemente esclude l’applicabilità dell’esenzione dall’effetto restitutorio ex art. 1458 c.c. tipico dei contratti di durata, a seguito della declaratoria di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore per presenza di vizi o difetti nei lavori.
La Corte riconosce quindi a quest’ultimo il diritto al corrispettivo per le opere eseguite, nella misura in cui siano di utilità per il committente condominio nonostante la presenza di vizi o difetti, a titolo di restitutio in integrum non potendo l’opera essere restituita in natura.
Di fatto, quindi, anche in caso di vizi o difetti nelle opere eseguite dall'impresa edile, il condominio e, in generale, chi ha commissionato i lavori, deve pagare il corrispettivo per i lavori effettuati, nella misura in cui questi abbiano una qualche utilità e non siano completamente da rifare.
