Riparto spese condominiali insolute sui condomini in regola.
Se il rendiconto prevede il riparto delle spese condominiali insolute sui condomini in regola, la delibera di approvazione può essere impugnata.

Il riparto delle spese condominiali insolute può avvenire a carico dei condomini in regola?

Dipende, la classica risposta dell’avvocato. Ma questa volta è corretta. 

Due sono, infatti, le ipotesi che si possono presentare.

La prima ipotesi. 

Se il riparto delle spese condominiali insolute a carico dei condomini in regola è soltanto temporaneo e finalizzato ad onorare spese urgenti e improrogabili, è corretto appostare un fondo temporaneo, appositamente deliberato dall’Assemblea dei condomini a maggioranza. Poi procedere momentaneamente ad addebitare ai condomini solventi la quota parte dei condomini morosi, al fine di evitare un pregiudizio immediato al condominio. 

Tutto questo solo temporaneamente. È, infatti, onere dell’amministratore di condominio agire contro i condomini morosi (ex art. 64 disp. att. c.c.) per il recupero delle somme anticipate. 

Si pensi ad esempio ad un intervento non procastinabile sulla facciata dell’edificio che rischia di crollare sulla strada ferendo i passanti oppure al caso del fornitore che minaccia di sospendere l’erogazione del gas per il riscaldamento invernale. In questi casi l’Assemblea delibererà la costituzione di un fondo spese temporaneo per poter pagare l’impresa edile o il fornitore del gas, senza che ciò determini per il futuro una modifica ai criteri di riparto delle spese condominiali per millesimi.

La seconda ipotesi. 

Nel caso tale esigenza di urgenza non sia ravvisabile, una delibera assembleare di approvazione di un rendiconto che prevede il riparto delle spese condominiali insolute ai condomini solventi, sarebbe illegittima in quanto in palese violazione della regola generale del riparto delle spese di cui all’art. 1123 c.c.. Tale norma prevede, infatti, che le spese debbano essere sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno (ovvero in proporzione ai millesimi indicati nelle tabelle millesimali), salvo un diverso accordo tra i condomini (preso all’unanimità).

Tale delibera sarebbe quindi impugnabile, ai sensi dell’art. 1137 c.c., entro 30 giorni dalla sua adozione per i condomini dissenzienti o astenuti (o dalla sua comunicazione per quanto riguarda i condomini assenti) per farne valere il suo annullamento. Non è infatti possibile derogare ai criteri di riparto in base ai millesimi a semplice maggioranza, dovendo una tale delibera essere invece adottata dall’unanimità dei condomini.

Questo è quanto ha recentemente statuito il Tribunale di Vicenza nella sentenza dell’8 settembre 2026 n. 1171, in occasione dell’impugnazione di una delibera assembleare di approvazione del rendiconto consuntivo. Nel caso affrontato venivano ripartite tra i condomini non morosi le morosità accumulate negli anni precedenti con riferimento alle spese di riscaldamento (non essendo presente alcuna ragione di urgenza).

Sia però chiaro che nettamente diversa da questo caso è l’ipotesi in cui sia il creditore, ad esempio l’impresa che ha fornito il gas, ad agire direttamente nei confronti degli altri condomini. In tal caso, infatti, l’impresa potrà agire direttamente nei confronti degli altri condomini (sempre in base ai millesimi) solo dopo aver proceduto esecutivamente sui condomini morosi.

Qualche suggerimento operativo:

  1. leggi bene il rendiconto;
  2. verifica se effettivamente ti sono state attribuite le spese del condomino moroso;
  3. chiedi all’amministratore informativa sulle azioni di recupero del credito intraprese;
  4. contatta un legale per valutare la possibilità di impugnare la delibera assembleare, ma ricorda che hai soltanto 30 giorni di tempo, decorsi i quali la delibera diventerà definitiva.

Se volete saperne di più, siamo a disposizione per ogni chiarimento.