L’attività di B&B può essere vietata dal regolamento condominiale

Vi siete mai chiesti se l’attività del vostro vicino di casa che ha deciso di adibire il proprio appartamento a bed&breakfast è conforme al regolamento condominiale?

Si tratta, infatti, spesso di attività che arrecano notevole disturbo ai condomini, in quanto chi affitta per breve tempo non ha cura di rispettare le ore di silenzio, il decoro del condominio oppure anche solo non separa accuratamente i rifiuti, comportando il pagamento di onerose multe al condominio.

Forse non tutti sanno che, se il regolamento condominiale vieta attività quali “case alloggio” o altre simili  svariatamente definite, è possibile far cessare l’attività illegittima.

È quanto ha di recente statuito la Suprema Corte di Cassazione, che - con sentenza n. 2770 del 4 febbraio 2025 - ha precisato che il condominio può far valere contro il locatore e anche direttamente contro il conduttore il rispetto del divieto di destinazione dell’unità abitativa all’esercizio di B&B, sempre che la clausola del regolamento condominiale che vieta tali attività sia opponibile al condomino locatore. 

In particolare, la S.C. ha chiarito che:

  • la clausola che vieta attività di “casa alloggio” deve essere considerata operante, considerato il tenore lessicale, anche alle attività di B&B;
  • tale clausola, se contenuta in un regolamento condominiale contrattuale, è opponibile anche ai terzi conduttori.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’attività di B&B è stata ritenuta contraria alla clausola che vietava la destinazione degli appartamenti a “casa alloggio”, contenuta in un regolamento condominiale contrattuale, ovvero stipulato dagli originari condomini in sede di costituzione del condominio e trascritto nei Registri Immobiliari, con la conseguenza che i giudici di legittimità hanno condannato i convenuti (locatore e conduttore) alla chiusura dell’esercizio.

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

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