Silenzio-assenso più facile in edilizia privata: le novità del DL PNNR
Le novità del DL PNNR in materia di silenzio - assenso: da oggi è prevista una procedura che si conclude con un'attestazione della formazione del titolo edilizio anche per silenzio-assenso.

Il DL PNNR 19/2026

Il DL 19 febbraio 2026 n. 19, convertito nella L. 20 aprile 2026 n. 50 ha introdotto rilevanti novità nel procedimento di formazione del silenzio-assenso da parte della Pubblica Amministrazione. Novità che avranno un forte impatto sul mondo dell’edilizia privata, ad esempio nella formazione di un titolo edilizio abilitativo.

L’art. 20 della L. n. 241/1990 che disciplina il silenzio della P.A. assegnandone valore di assenso ovvero di accoglimento della domanda proposta, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione competente non esprime il proprio diniego entro i termini di legge, è infatti stato ora meglio precisato, avendo il DL PNNR puntualizzato le condizioni per la sua formazione e razionalizzato il relativo procedimento. 

In particolare, il DL PNNR:

  1. individua in modo specifico i casi in cui il silenzio assenso non si forma, ovvero qualora la domanda non sia stata presentata all’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto;
  2. prevede un meccanismo automatico di attestazione telematica del decorso del termine per la formazione del silenzio assenso e pertanto dell’accoglimento della domanda;
  3. in caso di procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione deve inviare all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza l’attestazione circa il decorso del termine, entro 10 giorni dalla data di formazione del silenzio assenso;
  4. in caso di inerzia dell’amministrazione nell’emissione di tale attestazione, è previsto l’intervento in surroga da parte del progettista incaricato, che provvederà a redigere un’attestazione asseverata in tal senso, certificando il deposito regolare dell’istanza, il decorso dei termini di legge senza che siano intervenuti preavvisi di diniego o richieste di integrazione rimaste inevase, la formazione del titolo abilitativo.

Cosa cambia?

Pertanto, in estrema sintesi: una volta formato il silenzio assenso circa la domanda di un titolo abilitativo, l’amministrazione competente dovrà obbligatoriamente inviare in automatico una attestazione sull’avvenuto decorso del termine per la formazione dell’assenso, entro 10 giorni dalla data di formazione del consenso. In caso di inerzia, l’attestazione della P.A. può essere sostituita da una attestazione di un progettista abilitato che certifica la formazione del silenzio assenso. A seguito della formazione del silenzio assenso la P.A. potrà agire solo in via di autotutela per annullare un silenzio assenso che considera illegittimo.

La portata e l’impatto della novità è subito evidente: il privato cittadino che fino ad oggi aveva difficoltà a provare la formazione del titolo edilizio a fronte del silenzio assenso della P.A., ora potrà provare la formazione del consenso da parte della P.A. tramite un’attestazione certa e scritta. Con notevoli risvolti pratici per le transazioni immobiliari e l’ottenimento dei finanziamenti, dove è necessario un titolo certo: laddove il silenzio assenso costituiva un problema non sussistendo in tal caso un documento scritto che certifica il consenso della P.A., ora con l’attestazione della P.A. o in surroga quella del professionista si viene a creare quella garanzia documentale necessaria a sbloccare le transazioni immobiliari.

Se pur si attendono chiarimenti in merito, ci si attende che tale nuova disciplina potrà applicarsi anche al procedimento di rilascio del permesso di costruire, stante la ratio della nuova normativa di semplificazione dell’iter e di riduzione delle tempistiche delle procedure amministrative.

Se volete saperne di più, siamo a disposizione per esaminare con voi la vostra situazione.

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