Il punto su interventi edilizi e cessione del credito

Le agevolazioni in materia edilizia (ovvero ecobonus, superbonus, sismabonus, bonus barriere architettoniche) sono state molteplici e innumerevoli le modifiche legislative che hanno subito.

In particolare, fino a marzo e maggio 2024 la detrazione riconosciuta per i citati interventi edilizi poteva essere utilizzata, a scelta del contribuente:

  • direttamente in sede di dichiarazione dei redditi in riduzione delle proprie imposte, 

oppure, 

  • cedendo il relativo credito a terzi, con le modalità e i termini previsti dalla legge.

Il legislatore ha poi progressivamente limitato le ipotesi di cessione del credito fino ad eliminare le residue ipotesi di cessione e sconto al posto delle detrazioni.

Di seguito una sintesi delle principali modifiche:

  • obbligo di spalmare in 10 anni la detrazione per gli interventi di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche;
  • a partire dal 30 marzo 2024 stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito anche per barriere architettoniche, case popolari, onlus, salvo gli interventi già avviati e gli interventi in zone colpite da sismi;
  • bonus al 30% dal 2028 al 2033;
  • vigilanza e controllo da parte dei Comuni per gli interventi edilizi con bonus.

Tra le innumerevoli modifiche, è da vedere con favore l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di informazioni aggiuntive, finalizzata a consentire il monitoraggio anticipato degli interventi e delle spese previste, non più solo al momento del caricamento delle fatture, così da consentire trasparenza e controllo sulle agevolazioni. L’omessa trasmissione di tali informazioni comporta il pagamento di una sanzione pari a 10.000 euro, la decadenza dell’agevolazione fiscale per i nuovi interventi.

Viene poi introdotta la possibilità, dal 1 luglio 2024, di compensare con i crediti da bonus edilizi i debiti erariali per importi superiori ad euro 10.000, quando il termine di scadenza è già decorso da 30 giorni e non vi siano provvedimenti di sospensione o per i quali sia intervenuta decadenza dalla rateazione. 

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

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