Estensione del “periodo sospetto” della revocatoria concorsuale nel Codice della Crisi – Focus sui finanziamenti soci
Anticipato ed esteso il periodo sospetto per l’azione revocatoria che decorre, a partire dal 1 settembre 2021 quando entrerà in vigore il Codice della Crisi (salvo ulteriori proroghe), non più dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ma dalla domanda cui è seguita l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.Pensiamo agli atti che sono revocabili qualora compiuti nell’anno anteriore alla sentenza

Anticipato ed esteso il periodo sospetto per l’azione revocatoria che decorre, a partire dal 1 settembre 2021 quando entrerà in vigore il Codice della Crisi (salvo ulteriori proroghe), non più dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ma dalla domanda cui è seguita l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.Pensiamo agli atti che sono revocabili qualora compiuti nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento (oggi) oppure alla domanda cui segue l’apertura della liquidazione giudiziale (con il Codice della Crisi): mentre nella legge fallimentare attualmente in vigore il periodo sospetto coincide, spesso e di fatto, con il periodo nel quale si svolge l’istruttoria prefallimentare e quindi con un periodo in cui tendenzialmente il debitore non compie atti, con il Codice della Crisi il periodo sospetto viene anticipato ed esteso, in quanto inizia dall’anno anteriore al deposito della domanda con cui si apre la liquidazione giudiziale, e quindi in un periodo in cui effettivamente possono essere stati compiuti atti revocabili dal debitore, e prosegue fino alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.Tra gli altri, attenzione quindi anche ai rimborsi dei finanziamenti dei soci (o di chi esercita attività di direzione e coordinamento o di consociate) effettuati nell’anno anteriore al deposito della domanda alla quale segue la liquidazione giudiziale: l’inefficacia di tali rimborsi - e quindi l’obbligo della loro restituzione da parte dei soci (o della holding o delle consociate a seconda di chi ha effettuato il finanziamento ed è stato conseguentemente rimborsato) - scatta automaticamente qualora il finanziamento sia stato concesso in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento in conto capitale (cfr. art. 164 Codice della Crisi e art. 2467 c.c.). Dubbi sussistono circa l’applicabilità di tale previsione non solo alle S.R.L., anche se sembra che ad oggi la tesi favorevole sia maggioritaria.