La Cassazione è tornata sul tema della cessione del credito nel caso di fallimento del debitore ceduto, ribadendo, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, quali presupposti siano necessari ai fini dell’opponibilità della cessione al passivo fallimentare.
A tale riguardo evidenzia che il combinato disposto della l. fall., art. 45 e art. 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell'opponibilitàdella cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poiché la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex art. 2914 ss. c.c., mira a dirimere i possibili conflitti tra più cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente. Va dunque data continuità all'orientamento per cui, in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell'anteriorità della cessione al fallimento.
Articolo pubblicato su IlFallimentarista il 23 maggio 2022.
